Il presente articolo è atto a pubblicizzare le ordinanze n. 10/09 ed 11/09 della Capitaneria di Porto di Rimini.
In particolar modo, nell’ordinanza n. 11/09 viene approvato e reso esecutivo il nuovo “REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI”.
Queste le novità più interessanti al nostro Circolo Subacqueo:
Capo X – Attività Subacquee Organizzate.
L’art. 24 stabilisce che la nostra Associazione, nel momento in cui organizza immersioni di corso/ addestramento, rientra nelle norme seguenti.
L’art. 25 stabilisce che le attività subacquee esercitate da privati non sono soggette ad alcuna autorizzazione.
L’art. 26 tratta tutte le attività diving a scopo di lucro nelle quali noi non rientriamo.
L’art. 27 tratta tutte le attività per il conseguimento brevetti A SCOPO DI LUCRO. In queste attività noi non rientriamo.
Gli Art. 28 e 29 trattano le attività subacquee a scopo turistico e sportivo e la pesca subacquea sportiva, richiamando le norme contenute all’art. 13 del DPR 02/10/1968 n. 1639 in materia di segnalamenti ed altre regole già conosciute.
L’art. 30 tratta le attività di diving svolte con natanti da diporto nelle quali noi non rientriamo.
Gli art. 31 e 32 riguardano NORME DISCIPLINANTI L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ ORGANIZZATE PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI SUBACQUEI che a noi spettano in TOTO. In particolar maniera sanciscono:
– Quali sono i soggetti autorizzati (ad esempio la ns. Associazione è autorizzata);
– L’obbligo del rispetto di tutte le norme contenute nei regolamenti delle Federazioni di appartenenza;
– L’obbligo di comunicare alla Capitaneria di Porto – Sala Operativa, anche a mezzo fax, l’allegato “E” contenuto nella suddetta ordinanza.
L’articolo 33 E’ IMPORTANTISSIMO – dispone che durante le immersioni di corso siano disponibili le dotazioni di sicurezza previste dagli articoli 90 e 91 del DM 29/07/2008 n. 146. Quindi ossigeno, cassetta medica, operatore etc..
L’articolo 34 E’ IMPORTANTISSIMO – dispone che durante le immersioni di corso l’istruttore SIA ASSICURATO, che siano previsti tutti i rapporti istruttori ed allievi previsti dalla Federazione, nonché la presenza di un istruttore esperto in RCP o un medico esperto di medicina iperbarica sul luogo di partenza..
Gli articoli 35 e 36 dispongono in materia di segnalamenti durante le immersioni.
L’articolo 37 riguarda i requisiti delle unità navali di appoggio per le immersioni.
L’articolo 38 dispone il divieto di immersione:
– a <200 m dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta
– a <200 m dalle navi mercantili
– a <300 m dalle navi militari
– nelle aree portuali
– nelle zone di mare interdette alla balneazione.
L’articolo 39 riguarda la distanza di 100 m da mantenere rispetto al segnale di sub in immersione.
SI CONSIGLIA A TUTTO LO STAFF ISTRUTTORI LA LETTURA ATTENTA DEL SUDDETTO REGOLAMENTO CHE VERRA’ INVIATO ANCHE MEZZO POSTA ELETTRONICA.